Vediamo di inquadrare la questione. La legge Severino (6.11.2012 n. 190) ebbe a prevedere alcune deleghe al governo ad emettere decreti legislativi in materia di prevenzione e repressione della corruzione. Così il 21 marzo 2013 il Consiglio dei Ministri al tempo di Monti varò il decreto n. 39/2013 intitolato
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Per capire l’inconferibilità conviene fare un esempio concreto, locale e attuale: in base all’art. 7 del decreto, al sindaco uscente De mossi (o ai suoi assessori) non potrebbe essere conferito — per un certo periodo di tempo — l’incarico di presidente di Sigerico spa, società a controllo pubblico (cd. in house) essendo questo uno dei casi di inconferibilità previsto dalla legge. Quale è la finalità di questa disposizione ?
E’ quella di impedire il fenomeno del revolving doors (detto anche pantouflage o “porte girevoli”) cioè un conflitto di interessi ad effetti differiti rivolto a precostituire una condizione di favore nei confronti di chi, in futuro, potrebbe trovarsi nella condizione di conferire a sua volta incarichi a chi li ha precedentemente conferiti. Non è chiaro? Allora, mettiamo — per assurdo — che De Mossi (o suoi assessori) abbia fatto a suo tempo un patto con Castagnini, in base al quale De Mossi ha conferito a Castagnini l’incarico di Presidente di Sigerico spa (incarico prestigioso e ben remunerato in una società priva di rischio d’impresa perché finanziata dal Comune e destinata a svolgere attività in regime di monopolio, cioè senza concorrenti) in cambio dell’impegno di Castagnini, una volta diventato Sindaco di Siena, di restituire il favore conferendo a De Mossi (o assessori) l’incarico di Presidente di Sigerico spa o altro incarico in aziende o società o fondazioni ecc. del Comune di Siena.…
Dunque, la legge, per prevenire conflitti di interesse ad effetti differiti ha giustamente stabilito che, rimanendo nell’esempio citato per assurdo, a De Mossi e/o ai suoi assessori non possano essere conferiti incarichi da Castagnini nella (per Siena dannata) ipotesi che possa essere eletto Sindaco con tutto il ricciarello magico al seguito ( si fa per dire).
E, allora, un cittadino normale potrebbe pensare che, se il divieto vale per il sindaco uscente (o assessori), dovrebbe valere — per la medesima ragione di evitare un conflitto di interessi ad effetti differiti — anche nel caso inverso in cui De Mossi e assessori (Appolloni, Benini, Chiti …), organizzino per avventura e/o capeggino liste a sostegno della candidatura di Castagnini …
Ma così non è e il cittadino che lo pensasse sbaglierebbe di grosso giacché la legge prevede l’inconferibilità per sindaco uscente e assessori, ma non la prevede per il caso inverso. Perciò Castagnini, previe dimissioni, può tranquillamente porsi a capo di un raggruppamento di liste organizzato da sindaco (una a suo nome) e assessori per provare a convincere gli elettori ad eleggerlo, magari … mettendo in prima fila l’esperienza, la notorietà e la condizione di potere conseguite con lo svolgimento dell’incarico presidenziale.…
Ci siamo fino a qui? Passiamo alle…
.…conclusioni: tanto è apparentemente complessa quanto al tempo stesso semplice (nonché illuminante su certe logiche di potere) questa situazione politica tutta senese .… in cui i protagonisti “pattinano” sul ghiaccio sottile di un rispetto formale delle disposizioni vigenti, pur gravati dal peso cospicuo di ragioni di inopportunità politica (o etica che dir si voglia): Castagnini si è dimesso da Sigerico spa, ma è chiaro che l’essere dimissionari significa poco o niente. Con ogni evidenza solo gli elettori, aprendo gli occhi, possono realizzare quella inconferibilità che la legge non ha previsto e impedire così con il loro voto che il potere rischi di rimanere abbarbicato per sempre nella disponibilità delle medesime identiche persone.