Una Comunità Monitorante che si rispetti deve, prima di tutto, pretendere l’applicazione dei DIRITTI alla conoscenza degli atti della pubblica amministrazione che la legge, da ultimo nel 2013 anche quella italiana, stabilisce e garantisce.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sull’accesso ai documenti (2009) afferma che “tutti i documenti ufficiali sono per principio pubblici e possono essere tenuti nascosti solo per proteggere altri diritti e interessi legittimi”.
Storicamente è interessante ricordare che la Svezia fu la prima ad approvare una legge nel 1766, poi arrivò la Finlandia nel 1951 e gli Stati Uniti nel 1966
Un aspetto clamoroso riguarda il fatto che la vera e propria espansione delle leggi FOIA si verifica dopo il 1989 e fu dovuta all’attivismo dei gruppi della società civile nell’Europa centro-orientale durante la transizione successiva alla caduta del Muro di Berlino; il grande passo avanti nel campo dell’accesso alle informazioni che ha portato all’ampliamento della definizione e della portata del diritto di accesso alle informazioni, si è unito a una reazione coordinata della società civile per contrastare il controllo sulle informazioni esercitate dai regimi del “socialismo reale”. Insomma i FOIA sono un prodotto della pressione dei cittadini che vogliono conoscere e, in ultima istanza, della democrazia.
Questa roba non deve essere chiara al Comune di Siena che sembra muoversi sulla medesima lunghezza d’onda della dura reprimenda del (ri)presidente della Biblioteca Raffaele Ascheri il quale, nel suo Blog l’Eretico di Siena, è arrivato a scrivere parole di fuoco contro la richiesta di pubblicazione del suo curriculum, come se, a Siena, non si conoscessero a perfezione le sue imprese, sia quando fu provvisoriamente contagiato dall’eresia, sia quando ha finalmente scoperto la sua vocazione istituzionale…
Tanto è vero che, a fronte delle richieste di accesso civico presentate da Idee in comune per ciascun decreto sindacale di nomina di Santa Nicoletta de’ Miracoli (ASP, Biblioteca, Siena Jazz, Santa Maria della Scala) il Comune, con atti del dirigente Guido Collodel, ha iniziato a respingere le richieste affermando che l’ostensione dei curriculum potrebbe (sic) arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei candidati alle varie cariche di competenza comunale. Con il che, ovviamente, si riesce a tenere ben nascoste ai cittadini tutte le procedure e le motivazioni delle scelte effettuate.
Contro queste decisioni Idee in comune Siena ha presentato, come la legge prevede, richieste di riesame insistendo per la trasmissione degli atti, o pubblicità, od ostensione che dir si voglia, con le motivazioni (che si basano in special modo sul testo della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 11.7.2023) e che riportiamo integralmente ad uso dei volenterosi che siano interessati alla vicenda…
… che mette in gioco — per dirla con chiarezza — i principi basilari della democrazia della nostra città e del nostro Paese:
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da un lato la decisione richiama l’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 che stabilisce il pieno diritto del cittadino di conoscere documenti e dati della P.A. in applicazione del principio della trasparenza e, dall’altro, respinge contraddittoriamente la richiesta di accesso ai documenti citando un mero “parere” di un’Autorità di garanzia che non solo è privo di forza normativa, ma che si limita a ipotizzare in astratto che l’ostensione di alcuni dati personali – sempre che siano contenuti nei curriculum ! — “potrebbe” (forse) determinare un’interferenza tale da arrecare “pregiudizio concreto” … ad alcuno dei candidati; dunque la decisione non si basa in alcun modo sulla concreta verifica della sussistenza di un qualsivoglia “pregiudizio concreto”, ma solo su una mera, astratta e indimostrata eventualità;
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nel caso di specie, una simile eventualità, oltre che indimostrata, è palesemente esclusa dal fatto che la citata deliberazione n. 55/2023 stabilisce (par. 1, punto 2) che “per la nomina o designazione sono acquisiti (separatamente) a) i dati anagrafici e di residenza della persona proposta; e b) i curriculum degli studi e delle esperienze professionali … ; pertanto, i dati anagrafici e di residenza (dati personali) non debbono essere contenuti nel curriculum del candidato che, al contrario, vi deve riportare esclusivamente gli studi compiuti e le esperienze professionali pregresse;
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in ogni caso è la medesima deliberazione (n. 55 del 11,7,2023) a fissare le modalità che il Sindaco deve seguire per procedere alle nomine, modalità che sono specificate al par. 1, n. 3 secondo le quali “il Comune di Siena provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione …” e le effettua necessariamente “secondo criteri di competenza, onestà e merito …” e, particolarmente, “secondo modalità chiare e trasparenti … “; è evidente che, qualora il consiglio comunale avesse ritenuto che la trasparenza dovesse essere subordinata alla riservatezza delle notizie relative agli “studi” e alle “esperienze” avrebbe dovuto prevederlo espressamente (commettendo una palese violazione di legge);
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se il Sindaco deve valutare, a parte l’onestà, la competenza ed il merito, è evidente che non può che basarsi sulle dichiarazioni dei candidati inserite nei rispettivi curriculum e confrontarle tra di loro, ma è altrettanto evidente che, per uniformarsi in pari tempo ai principi di trasparenza e partecipazione e soprattutto di pubblicità (imposti dalla deliberazione e dalla legge) deve necessariamente rendere pubblici i dati su cui ha basato la propria discrezionale valutazione. Certamente la decisione del Sindaco resterà insindacabile nel merito e pienamente valida ma i cittadini, come impone la legge (e la deliberazione conferma con enfasi) avranno riconosciuto il proprio diritto alla conoscenza garantito dal principio di trasparenza e di pubblicità;
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si deve aggiungere che il diritto alla trasparenza e alla pubblicità della procedura non può essere compresso da esigenze legate alla riservatezza di eventuali dati personali essendo evidente che i candidati erano consapevoli che la selezione sarebbe avvenuta proprio sulla base delle informazioni contenute nei curriculum dai medesimi presentati e, d’altronde è lo stesso Garante della protezione dei dati a prevedere che, se per avventura qualche candidato avesse erroneamente inserito dati personali laddove doveva riportare solo gli studi e le esperienze, la P.A. interessata sarebbe semplicemente tenuta ad oscurarli (con estrema facilità) senza sacrificare e azzerare trasparenza e pubblicità;
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la trasparenza e la pubblicità sono stabiliti dalla legge per dare ai cittadini la possibilità di avere la certezza che la pubblica amministrazione non sia incorsa in ipotesi di maladministration secondo la definizione fornita da ANAC (.. assunzione di decisioni … devianti dalla cura degli interessi generali…) certamente ben nota a codesto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; il Comune in generale e il Sindaco in particolare non ha dunque alcun motivo per nascondere ai cittadini i documenti in base ai quali ha effettuato le nomine ed ha anzi tutto l’interesse di metterli a totale disposizione per eliminare ogni possibile dubbio o malevolo sospetto nel pubblico interesse alla ricostituzione del rapporto di fiducia tra amministratori e amministrati e nel superiore interesse della tutela di rilevanza costituzionale al buon andamento della pubblica amministrazione.
Ora attenderemo il termine di 20 giorni che la legge dà al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, dott, Giulio Nardi (pregando peraltro il Sindaco di non sottovalutare i rischi di compressione dei diritti di cittadinanza) per pronunciarsi sulla richiesta di riesame e, ovviamente, pubblicheremo su questo Blog ogni ulteriore sviluppo.
È tutto molto chiaro. Attendo con curiosità e interesse la doverosa risposta da parte dell’Amministrazione comunale. Grazie per questa azione.